Non profit

Niente soldi all’agenzia se rinunciate alla vacanza

Il tour operator non può chiedere la penale al turista

di Donata Monti

Ho prenotato un cosiddetto ?pacchetto turistico?, ma pochi giorni prima di partire per le tanto attese vacanze, fisssate per lo scorso mese di settembre, ho dovuto rinunciare al viaggio. Naturalmente ho informato subito il tour operator che mi ha chiesto il pagamento di una penale, il cui importo tra l?altro è decisamente considerevole. Mi piacerebbe sapere se sono obbligato a pagare la penale oppure no. Fulvia F., Piacenza Risponde Donata Monti Il Tribunale di Palermo con la sentenza depositata il 22 maggio 1998, e appena resa pubblica, ha condannato, proprio su nostro ricorso, un Tour Operator nazionale (Aeroviaggi S.p.A.). La causa verteva, appunto, sulla presenza nei contratti di vendita dei pacchetti turistici (quindi i classici pacchetti di viaggio venduti per le nostre vacanze e a cui Lei fa riferimento), di clausole contrattuali illecite. La decisione assume rilievo anche perché tra le clausule dichiarate illecite (e di cui il giudice ha vietato l?uso) vi è la clausola penale in caso di recesso, cioé quella clausola presente praticamente in tutti i contratti degli operatori turistici nazionali, che prevede il pagamento di una penale nel caso in cui il consumatore annulli il viaggio prima della partenza.Va sottolineato, infatti, che la magistratura ha ritenuto la clausola nulla anche perché non prevede la reciprocità; cioé non è stabilito che quando è il Tour Operator ad annullare il viaggio, questi debba pagare al cliente una penale. È chiaro quindi che quando i consumatori annullano il loro viaggio e viene loro richiesta un?esosa penale, possono far valere questa decisione e chiedere di non pagare. E, a quanto mi pare di capire, questo corrisponde esattamente al caso che ci ha segnalato nella sua lettera. Inoltre, mi sembra importante aggiungere che le altre clausole dichiarate invalide dal Tribunale riguardano l?articolo con il quale si prevede che per ogni controversia è competente ove ha sede il Tour Operator (con comprensibili aumenti di spese per il consumatore) ed inoltre che la classificazione alberghiera, nei Paesi in cui manchi, è stabilita autonomamente dall?Operatore Turistico.


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